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Sez. 1 - , Sentenza n. 49127 del 21/12/2017 Ud. (dep. 26/10/2018) Rv. 274551 - 01

ARMI - IN GENERE | Art. 7, legge n. 895 del 1967 - Previsione di ipotesi attenuate - Esclusione - Previsione di reati autonomi – Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274551-01

ARMI - IN GENERE

L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale, cui corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, che, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva inflitto, per i fatti di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, una pena unitaria, implicitamente ma inequivocabilmente individuata mediante il descritto meccanismo).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)