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Sez. 1, Sentenza n. 9731 del 12/05/1998 Ud. (dep. 11/09/1998) Rv. 211324 - 01

ARMI - IN GENERE | Detenzione e porto illegale di arma comune da sparo - Sono ipotesi autonome di reato e non circostanze autonome.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211324-01

ARMI - IN GENERE

L'art. 7 della legge n. 895 del 1967 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo, anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale. All'autonomia della previsione normativa corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. Pertanto l'autonoma sanzione edittale per detenzione di arma comune da sparo è individuata dal legislatore con tale meccanismo, fra un minimo di mesi otto di reclusione e lire 266.667 di multa e un massimo di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 2.000.000 di multa, e su di essa vanno apportati aumenti o diminuzioni in relazione alle eventuali circostanze del reato.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)