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Sez. 3 - , Sentenza n. 383 del 17/09/2020 Ud. (dep. 08/01/2021) Rv. 280915 - 02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA | Deroghe - Connessione con delitto procedibile d'ufficio - Decreto di archiviazione in relazione a tale delitto - Sindacato del giudice - Sussistenza - Contenuto.
Stato
decisa il 2020-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280915-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - PROCEDIBILITÀ A QUERELA

Il giudice di merito, avanti al quale sia stato eccepito il difetto o la tardività della condizione di procedibilità in ordine ad un delitto di regola perseguibile a querela di parte, ma procedibile d'ufficio se connesso ad altro delitto per il quale debba procedersi in via officiosa – nella specie, ai sensi dell'art. 609-septies, comma quarto, cod. pen. - , nel caso in cui per quest'ultimo sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto deve prendere atto della formula terminativa del giudizio e ritenere sciolta la connessione, mentre, nel caso di decreto di archiviazione, deve operare "incidenter tantum" un penetrante sindacato sul contenuto dell'atto per accertare se la dichiarata infondatezza della notizia di reato sia concretamente sostenuta da un'evidente insussistenza del fatto e sia, dunque, idonea a recidere il nesso intercorrente tra il delitto procedibile a querela e quello procedibile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 septies com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)