Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 16/12/1966 Ud. (dep. 16/03/1967) Rv. 103764 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - PREVALENZA DEL CRITERIO OBIETTIVO - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - PREVALENZA DEL CRITERIO OBIETTIVO - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen le condizioni economiche della vittima non hanno Rilevanza alcuna, allorche il valore delle cose sottratte obiettivamente considerato, non possa di per se ritenersi di speciale tenuita. (fattispecie in tema di furto di oggetti il cui valore ammontava a lire centocinquantamila). (Conf 103305, anno 1967, ed ivi citate, 103313, 103708, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)