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Sez. 2, Sentenza n. 10217 del 29/11/1994 (Rv. 488916 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Natura risarcitoria di tale diritto - Esclusione - Conseguenze -.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488916-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE

L'art. 2033 del codice civile, nel sancire il diritto alla ripetizione di ciò che si è indebitamente pagato, non conferisce nessuna natura risarcitoria a tale diritto e riconosce al creditore solo l'ulteriore diritto agli interessi dal giorno del pagamento o da quello della domanda, a seconda che l'"accipiens" fosse in mala fede oppure in buona fede, salva la dimostrazione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. -

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)