Sez. U, Sentenza n. 12942 del 04/12/1992 (Rv. 479908 - 01)
Obbligazioni in genere - Debito di valore o di valuta | Contratto - Risoluzione per inadempimento - Corrispettivo - Anticipo - Restituzione - Obbligo - Debito - Natura - Danno per svalutazione monetaria - Risarcibilità - Condizioni.
Obbligazioni in genere - Debito di valore o di valuta
Con riguardo alla risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata - la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa -, eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)