Sez. 3, Sentenza n. 3605 del 16/06/1984 (Rv. 435602 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PRELAZIONE LOCATIZIA EX ART. 38 LEGGE N. 392 DEL 1978, PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DI VENDERE E DICHIARAZIONE DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PRELAZIONE LOCATIZIA EX ART. 38 LEGGE N. 392 DEL 1978, PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DI VENDERE E DICHIARAZIONE DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Per la prelazione locatizia prevista dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, sia la comunicazione dell'intenzione del proprietario di vendere che la dichiarazione di prelazione del conduttore, che hanno natura di Atti recettizi di valore sostanziale, devono essere portati a conoscenza dei rispettivi destinatari, con il prescritto mezzo della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario, sicché la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. si verifica soltanto quando il procedimento notificatorio sia completo in tutti i suoi momenti, con la consegna, debitamente verbalizzata, di una copia dei suddetti Atti, ovvero se siano state compiute le formalità equipollenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)