Sez. 3, Sentenza n. 4608 del 06/11/1989 (Rv. 464055 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DI VENDERE E DICHIARAZIONE DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DI VENDERE E DICHIARAZIONE DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Per la prelazione locatizia, prevista dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, sia la comunicazione dell'intenzione del proprietario di vendere, sia la dichiarazione di prelazione del conduttore - che hanno natura di Atti ricettizi di valore sostanziale - devono essere portati a conoscenza dei rispettivi destinatari con il prescritto mezzo della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario, sicché la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. si verifica soltanto quando il procedimento notificatorio sia completo in tutti i suoi momenti, con la consegna, debitamente verbalizzata, di una copia dei suddetti Atti, ovvero se siano state compiute le formalità equipollenti, restando Onere dei rispettivi autori degli stessi la prova del perfezionamento del tempestivo adempimento di quel procedimento o del mezzo equivalente attuato. (V 2721/87, mass n 451824; (V 3605/84, mass n 435602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)