Sez. 1, Sentenza n. 10666 del 09/05/2006 (Rv. 590947 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Opposizione a verbale di violazione amministrativa - Con il quale si dispone anche il ritiro della patente di guida - Legittimazione del Prefetto - Affermazione - Fondamento - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il Prefetto è l'unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall'art. 218, comma 2, cod. strad., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall'organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l'unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell'art. 220 e ss. cod. strad.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 218 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)