Sez. 1, Sentenza n. 16990 del 26/08/2004 (Rv. 576246 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Opposizione a verbale di violazione amministrativa - Con il quale si dispone anche il ritiro della patente di guida - Legittimazione del Prefetto - Affermazione - Fondamento - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In tema di opposizione a verbale che dispone anche il ritiro della patente di guida, in quanto il Prefetto è l'unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall'art. 218, secondo comma, cod. strad., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall'organo accertatore, esso è anche la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l'unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell'art. 220 e ss. cod. stradale. Ne consegue che è corretta la notifica al Prefetto dell'opposizione al verbale di contestazione per il pagamento della sanzione pecuniaria principale e per la sospensione temporanea della patente, da disporsi in via accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 220, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 220, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)