Sez. 1, Sentenza n. 19629 del 07/10/2005 (Rv. 583749 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - Computo - Criteri - Sentenza di rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto traslativo di un immobile seguita dalla causa di rilascio del medesimo bene proposta dal convenuto vittorioso - Valutazione unitaria - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la causa di rilascio di un immobile, per quanto connessa alla precedente contesa definita con il rigetto della domanda della controparte di accertamento della nullità del contratto traslativo del medesimo bene, non può integrare esecuzione della sentenza conclusiva del primo giudizio e, pertanto, i due processi sono insuscettibili di valutazione unitaria ai fini della verifica della tempestività della domanda d'indennizzo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)