Sez. 1, Sentenza n. 25529 del 30/11/2006 (Rv. 592872 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Procedimento presupposto - Processo di cognizione e di esecuzione forzata - Sommatoria dei tempi occorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro ai fini del calcolo della ragionevole durata - Configurabilità - Esclusione - Termine di proponibilità della domanda - Decorrenza - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il processo di cognizione e quello successivo di esecuzione forzata sono diversi ed autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che va computato l'eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempi occorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro. Ne deriva, ulteriormente, che all'interno di ciascuno di essi devono essere individuati l'atto conclusivo e, con esso, il momento di assunzione della correlativa definitività, al quale l'art. 4 della citata legge collega il "dies a quo" di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione. È pertanto da escludere che il suddetto termine, pur dopo la definitività, per consolidazione nel giudicato, della decisione che conclude il giudizio di cognizione della cui irragionevole durata ci si dolga, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal successivo primo atto satisfattivo adottato dal giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)