Sez. L, Sentenza n. 12632 del 13/06/2005 (Rv. 582214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 legge n. 56 del 1987 - Mancata indicazione del lavoratore sostituito - Nullità del contratto per difetto di forma - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati regolata dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e non dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, la mancata indicazione del nominativo del lavoratore sostituito non comporta alcuna nullità del contratto per difetto di forma né la conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, non essendo la nullità per difetto di forma prevista dalla legge applicabile al rapporto "ad substantiam", stante il principio di tassatività della forma vigente nel nostro ordinamento.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)