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Sez. L, Sentenza n. 5793 del 16/03/2006 (Rv. 587911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzione a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n.56 del 1987 - Delega ai sindacati circa l'individuazione di nuove ipotesi di contratti a termine - Determinazione delle stesse da parte della contrattazione nazionale, locale o anche aziendale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre alle fattispecie tassativamente previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n.230 e successive modifiche nonché dall'art. 8 bis d.l. 29 gennaio 1983 n.17, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1983, n.79 - nuove ipotesi di apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche - alla stregua delle esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti. A sua volta, la contrattazione collettiva nazionale o locale può rimettere anche alla contrattazione collettiva aziendale l'individuazione del presupposto di fatto per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 19/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)