Sez. 2, Sentenza n. 1397 del 21/04/1976 (Rv. 380109 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - DOCUMENTO PRODOTTO DA UNA PARTE - VALUTAZIONE IN SENSO SFAVOREVOLE ALLA PARTE - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE - RINUNZIA DELLA PARTE AL DOCUMENTO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - DOCUMENTO PRODOTTO DA UNA PARTE - VALUTAZIONE IN SENSO SFAVOREVOLE ALLA PARTE - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE - RINUNZIA DELLA PARTE AL DOCUMENTO - IRRILEVANZA.*
Il giudice puo, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi piu avvalere di esso. Ed invero, l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto lo ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice e libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli Atti e puo, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorche la parte medesima dichiari di non volersi piu avvalere di tale risultanze. (V 1059/75, mass n 374478; (V 3380/73, mass n 367313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)