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Sez. 1, Sentenza n. 2643 del 30/05/1989 (Rv. 462939 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PATROCINIO DEL PROCURATORE - NECESSITÀ - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DELLA PARTE - INESISTENZA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462939-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PATROCINIO DEL PROCURATORE - NECESSITÀ - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DELLA PARTE - INESISTENZA DEL RICORSO.*

Il ricorso introduttivo del procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, nel vigore dell'accordo modificativo del concordato stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, richiede il patrocinio di procuratore, ai sensi dell'art. 82 ultimo comma cod. proc. civ., e, pertanto, ove sottoscritto personalmente dalla parte, è affetto da giuridica inesistenza, con la conseguenziale nullità del giudizio e della pronuncia di delibazione (rilevabile in Sede di legittimità anche d'ufficio ove non vi sia preclusione da giudicato interno), tenuto conto che detto procedimento, indipendentemente dal rito camerale (applicabile in presenza di concorde domanda delle parti), ha natura contenziosa. (V 2164/88, mass n 458007; (V 1212/88, mass n 457421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)