Sez. U, Sentenza n. 2164 del 01/03/1988 (Rv. 458007 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DELLA PREDETTA SENTENZA - ACCORDO DI ROMA DEL 18 FEBBRAIO 1984 RECANTE MODIFICHE AL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE (RATIFICATO CON LEGGE N. 121 DEL 1985) - INSTAURABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - COMPETENZE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ADESIONE DI UNO DEI CONIUGI, IN SEDE DI CONVOCAZIONE PERSONALE, ALLA RICHIESTA D'ESECUTIVITÀ - IRRILEVANZA - INSTAURABILITÀ AD INIZIATIVA DI ENTRAMBI I CONIUGI OVVERO AD INIZIATIVA DI UNO DI ESSI - NECESSITÀ - DIVERSITÀ DI ATTO INTRODUTTIVO (CITAZIONE E RICORSO RISPETTIVAMENTE) E DI RITO (CAMERALE E ORDINARIO RISPETTIVAMENTE) NELL'UNO E NELLO ALTRO CASO).*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DELLA PREDETTA SENTENZA - ACCORDO DI ROMA DEL 18 FEBBRAIO 1984 RECANTE MODIFICHE AL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE (RATIFICATO CON LEGGE N. 121 DEL 1985) - INSTAURABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - COMPETENZE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO - ADESIONE DI UNO DEI CONIUGI, IN SEDE DI CONVOCAZIONE PERSONALE, ALLA RICHIESTA D'ESECUTIVITÀ - IRRILEVANZA - INSTAURABILITÀ AD INIZIATIVA DI ENTRAMBI I CONIUGI OVVERO AD INIZIATIVA DI UNO DI ESSI - NECESSITÀ - DIVERSITÀ DI ATTO INTRODUTTIVO (CITAZIONE E RICORSO RISPETTIVAMENTE) E DI RITO (CAMERALE E ORDINARIO RISPETTIVAMENTE) NELL'UNO E NELLO ALTRO CASO).*
Il procedimento per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, dopo la entrata in vigore delle modifiche al concordato con la Santa Sede di cui all'accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato, unitamente al protocollo addizionale, dalla legge 25 marzo 1985 n. 121, non è instaurabile d'ufficio, ma postula indefettibilmente l'iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente, ovvero di uno di essi, tenendo presente che, nel primo caso l'iniziativa stessa deve assumere la Forma del ricorso, con il conseguente rito camerale della relativa procedura, mentre, nel secondo caso, si rendono necessari l'atto di citazione ed il rito ordinario. Pertanto, qualora, nella vigenza di detta nuova disciplina, il procedimento di delibazione sia stato aperto d'ufficio, va affermata la nullità di esso, ed altresì negata ogni influenza alla circostanza che uno dei coniugi, in Sede di convocazione personale, abbia affermato di aderire alla richiesta di esecutività, atteso che tale enunciazione, pure se in ipotesi munita dei connotati della domanda giudiziale, non potrebbe comunque costituire valido atto d'impulso processuale, per la rilevata inammissibilità della Forma del ricorso e del rito camerale quando non vi sia una concorde istanza di entrambi i coniugi. (V 1212/88, mass n 457421; (V 140/88, mass n 456768).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 4, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)