Sez. L, Sentenza n. 365 del 16/01/1987 (Rv. 450113 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - I N A I L - IN GENERE - TARIFFA DEI PREMI ASSICURATIVI - APPLICAZIONE DELL'ESATTA ALIQUOTA DI PREMIO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA DI UN GIUDIZIO ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE ED ALL'INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVITÀ - ESPERIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - I N A I L - IN GENERE - TARIFFA DEI PREMI ASSICURATIVI - APPLICAZIONE DELL'ESATTA ALIQUOTA DI PREMIO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - CONFIGURABILITÀ - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA DI UN GIUDIZIO ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE ED ALL'INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVITÀ - ESPERIBILITÀ.*
In tema di tariffa dei premi per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il procedimento amministrativo avente ad oggetto la classificazione delle lavorazioni al fine dell'applicazione dell'esatta aliquota di premio (procedimento consistente nel ricorso alla commissione prevista dall'art. 39 d.P.R. n. 1124 del 1965 e nell'eventuale impugnativa della decisione di quest'ultima al ministro del lavoro che decide in via definitiva) costituisce soltanto una condizione di procedibilità dell'Azione giudiziaria e quindi all'esito del medesimo le parti del rapporto assicurativo possono adire il giudice ordinario per la tutela dei rispettivi diritti (soggettivi) all'esatta commisurazione del premio all'attività effettivamente svolta dall'imprenditore con la conseguenza che il detto giudice può disporre consulenza tecnica al fine di acquisire elementi indispensabili per l'identificazione e l'inquadramento dell'attività produttiva. (V 1573/86, mass n 444949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)