Sez. L, Sentenza n. 1573 del 08/03/1986 (Rv. 444949 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE A FAVORE DELL'INFORTUNATO - CREDITO RELATIVO - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE NEL CASO DI REVISIONE DELLA TABELLA DI CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE A FAVORE DELL'INFORTUNATO - CREDITO RELATIVO - NATURA - CREDITO DI VALORE - CONSEGUENZE NEL CASO DI REVISIONE DELLA TABELLA DI CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO.*
Il credito dell'Inail per rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato - verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo - è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi o dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato. Conseguentemente, se per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione della rendita, intervenuta nel corso del giudizio, l'importo originariamente richiesto subisca un aumento, la maggior somma risultante non è che la valutazione della passività effettiva secondo parametri attuali che - trovando la loro fonte normativa in Atti ufficiali dello stato - esigono da parte del giudice una mera verifica esteriore ed un controllo aritmetico; con l'ulteriore conseguenza che, per ottenere l'aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado, non è necessario la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente la sua tempestiva deduzione dinanzi al giudice di appello. (V 5805/83, mass n 430669; (V 1128/82, mass n 419006).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)