Sez. 1, Sentenza n. 3956 del 24/06/1980 (Rv. 407852 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - TASSAZIONE DELL'ATTO SIA PER L'IMPOSTA PRINCIPALE SIA PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - CRITERIO UNITARIO - SUPERAMENTO O NON DELLA PRESUNZIONE DI LIBERALITA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - TASSAZIONE DELL'ATTO SIA PER L'IMPOSTA PRINCIPALE SIA PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - CRITERIO UNITARIO - SUPERAMENTO O NON DELLA PRESUNZIONE DI LIBERALITA - CONSEGUENZE.*
Il criterio di tassazione di un atto sottoposto a registrazione deve essere necessariamente unitario, tanto per l'imposta principale quanto per l'imposta complementare, e, pertanto, con riguardo ad un trasferimento immobiliare fra parenti, soggetto alla presunzione di liberalita di cui all'art 5 del dllt 8 marzo 1945 n 90, l'atto deve essere tassato nella sua interessa, anche in relazione al maggior valore accertato o concordato, come negozio a titolo gratuito o come negozio a titolo oneroso, secondo che non sia stata o sia stata superata la predetta presunzione, in relazione al prezzo indicato nell'atto stesso. (V 4048/75, mass n 378348; (V 997/74, mass n 368942).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)