Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 05/05/1977 (Rv. 385428 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA - RISOLUZIONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO PER PERICOLO DI RIVENDICA - INADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DEL PERICOLO - PERSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE - FONDATEZZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA - RISOLUZIONE - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO PER PERICOLO DI RIVENDICA - INADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DEL PERICOLO - PERSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISOLUZIONE - FONDATEZZA.*
Il principio, in base al quale e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, comporta che la domanda di risoluzione della vendita, per inadempimento del compratore all'Obbligo di pagare il prezzo, va accolta anche nel caso in cui risulti che quel mancato pagamento, alla data della proposizione della domanda, era giustificato da un fondato pericolo di rivendica (art 1481 cod civ), qualora, nonostante il venir meno in corso di causa di tale pericolo, il compratore sia rimasto inadempiente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)