Sez. 2, Sentenza n. 409 del 07/02/1968 (Rv. 331407 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - SOCIETA ED ENTI VARI - PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA IN GIUDIZIO DA PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA - MODALITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - SOCIETA ED ENTI VARI - PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA IN GIUDIZIO DA PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA - MODALITA.*
Se in primo grado la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale puo essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in appello, con effetto retroattivo rispetto alle nullita da esso dipendenti, mediante la Costituzione in giudizio del legale rappresentante della persona giuridica, il quale manifesti, col suo comportamento, la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente tale Costituzione. (Conf. 1708-64 V. Anche 1692-64, 1269-64, 2290-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)