Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1976 (Rv. 378607 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - FALLIMENTO DEL CONVENUTO DEBITORE - RIASSUNZIONE - DEL CREDITORE ATTORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CONTRO IL FALLITO IN PROPRIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DIFETTOSA COSTITUZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - SANATORIA CON EFFICACIA RETROATTIVA - COSTITUZIONE DEL FALLITO IN PROPRIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - FALLIMENTO DEL CONVENUTO DEBITORE - RIASSUNZIONE - DEL CREDITORE ATTORE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CONTRO IL FALLITO IN PROPRIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DIFETTOSA COSTITUZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - SANATORIA CON EFFICACIA RETROATTIVA - COSTITUZIONE DEL FALLITO IN PROPRIO.*
Qualora, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore convenuto in giudizio, il creditore attore dichiari, con istanza di riassunzione del processo interrotto, semplicemente di voler proseguire il giudizio, senza ulteriori specificazioni, e, d'altra parte, si mantenga estraneo alla procedura concorsuale, non insinuandosi al passivo, deve ritenersi che l'attore stesso abbia inteso proseguire il processo nei confronti del soggetto originariamente convenuto, e cioe del fallito in proprio, legittimamente optando per la tutela post-fallimentare delle sue ragioni, al fine di ottenere un titolo inopponibile alla massa, ma da far valere contro il fallito tornato in bonis. In tale ipotesi, le circostanze che l'atto di riassunzione sia stato notificato dall'ufficiale giudiziario nelle mani del curatore del fallimento, erroneamente ritenuto rappresentante del fallito in proprio, e che il curatore medesimo si sia costituito in giudizio, pur difettando di poteri di rappresentanza, non ostano a che la difettosa Costituzione del rapporto processuale, per essere il debitore presente in causa per mezzo di persona non abilitata a rappresentarlo, possa essere con effetto retroattivo sanata, in qualunque stato e grado del giudizio e, quindi, anche in appello, mediante la Costituzione del debitore stesso, cioe del vero legittimato processuale, il quale manifesti inequivocamente la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente tale Costituzione. (V 3165/72, mass n 360952; 409/68, mass n 331407).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)