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Sez. 1, Sentenza n. 28856 del 29/12/2005 (Rv. 587154 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Procedimento civile - A mezzo posta - Impossibilità di consegna dell'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo - Accertamenti dell'ufficiale postale - Deposito del piego all'ufficio postale - Rilascio di avviso di deposito al destinatario - Compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire unitamente al piego al mittente - Mancata indicazione nell'avviso di ricevimento delle operazioni effettuate - Nullità della notificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587154-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, motivata con riferimento ad un vizio di notifica del verbale, avvenuta a mezzo posta, per la mancanza, sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza, così come sulla cartolina che la accompagnava, della indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito e comunque messo nella condizione di venire a conoscenza del verbale. Nell'occasione, la S.C. ha rilevato che la sola annotazione, sia sul piego restituito al mittente, sia sull'avviso di ricevimento, della <compiuta giacenza>, non consentiva di ricavare l'avvenuto espletamento delle prescritte formalità, con conseguente nullità della notifica).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 89 art. 8, Legge 20/11/1982 num. 89 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)