Sez. 3, Sentenza n. 10998 del 19/05/2011 (Rv. 617863 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Formalità prescritte - Omessa esecuzione - Conseguenze - Notificazione - Nullità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)