Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 22/03/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206489 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Riscontri - Riscontri relativi anche alla persona del chiamato - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
Ai fini della valutazione della prova in ordine al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano di riscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse si riferiscono.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)