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Sez. 6, Sentenza n. 7240 del 16/04/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 210734 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Idoneità ad assurgere al rango di prova della penale responsabilità del chiamato - Condizioni: attendibilità intrinseca ed esistenza di riscontri esterni individualizzanti - Applicazione del principio in tema di concorso del segretario nazionale di un partito politico nel reato di corruzione commesso dal chiamante e da altri.
Stato
decisa il 1998-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210734-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

La chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato escluso che potesse fondarsi l'affermazione di penale responsabilità del segretario nazionale di un partito politico quale concorrente nel reato di corruzione, in relazione all'avvenuto pagamento, nell'ambito di appalti pubblici, di "tangenti"il cui importo sarebbe stato destinato al detto partito, sulla sola base di dichiarazioni accusatorie di altro imputato le quali, oltre a poter essere mosse da un personale interesse di costui a minimizzare il proprio ruolo, non erano neppure corroborate da riscontri individualizzanti, essendo questi ultimi costituiti, nell'essenziale, soltanto da elementi di conferma del generale e diffuso fenomeno di finanziamento illecito dei partiti politici, senza alcun riferimento agli specifici fatti oggetto di imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)