Sez. U, Ordinanza n. 13992 del 20/05/2024 (Rv. 671384-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Finanziamento pubblico - Revoca in autotutela - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto la revoca d'ufficio della concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originari rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degli obblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione amministrativa sulla domanda di accertamento dell'illegittimità di un definanziamento disposto d'ufficio, poiché la sovvenzione, seppur in precedenza concessa e liquidata, era stata caducata a causa della violazione dei principi dell'evidenza pubblica, essendo stato finanziato un progetto di acquisto di un immobile, che non indicava in modo adeguato i criteri valutativi per la scelta delle offerte).
Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. E CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 12, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)