Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007 (Rv. 596407 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Criterio di individuazione della giurisdizione - Riferimento al "petitum sostanziale" dedotto con la domanda - Individuazione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)