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Sez. L, Sentenza n. 1576 del 23/01/2013 (Rv. 624763 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Ambito di applicazione - Domanda giudiziale del pensionato per la rivalutazione contributiva ex art. 7 della legge n. 155 del 1981, art. 9 della legge n. 113 del 1985 e art. 2 della legge n. 120 del 1991 - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624763-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

La decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 vale anche per l'azione giudiziaria del pensionato che chieda la rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 7 della legge n. 155 del 1981, dell'art. 9 della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 2 della legge n. 120 del 1991, perché l'art. 47 si riferisce genericamente alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", nel cui ambito sono riconducibili anche quelle relative alla posizione contributiva, e perché, inoltre, il beneficio di che trattasi è legato alla condizione di non vedente, la quale, distinta e autonoma rispetto alle condizioni della liquidazione ordinaria di pensioni e supplementi, è nota solo all'assicurato, che ha l'onere di portarla a conoscenza dell'INPS mediante apposita istanza amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 29/03/1985 num. 113 art. 9 CORTE COST., Legge 28/03/1991 num. 120 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)