diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 948 del 20/01/2010 (Rv. 611958 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Domanda giudiziale volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Soggezione della domanda al solo termine prescrizionale.
Stato
decisa il 2010-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611958-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non si applica ove la domanda giudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita (nella specie, di reversibilità), venendo in rilievo solo l'adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un importo inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello dell'ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)