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Sez. L - , Ordinanza n. 523 del 11/01/2019 (Rv. 652563 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento verbale - Impugnativa stragiudiziale di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652563-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non รจ subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte della domanda di costituzione del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha accolto l'eccezione di decadenza ritenendo presuntivamente provato il licenziamento intimato dall'appaltatore per effetto del subentro di altra impresa, in mancanza di un atto scritto di recesso).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)