Sez. L, Sentenza n. 1757 del 02/03/1999 (Rv. 523770 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di decadenza e termine di prescrizione - Rispettivo ambito applicativo - Chiarezza e definitività della manifestazione di volontà del datore di lavoro - Sussistenza - Necessità ai fini della configurabilità di un valido ed impugnabile atto di licenziamento - Conseguente non impugnabilità degli atti preparatori - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale. Inoltre - poiché l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale ricettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo - non può considerarsi atto di licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il suddetto termine di decadenza, un atto prodromico o preparatorio della definitiva risoluzione del rapporto. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la lettera con la quale il lavoratore aveva risposto ad una precedente lettera raccomandata del datore di lavoro, nella quale era stato soltanto invitato a fornire giustificazioni delle gravi violazioni disciplinari emerse a suo carico con l'avvertimento che esse avrebbero potuto legittimare anche il recesso dal rapporto, non era idonea a costituire valida impugnativa di un licenziamento che ancora non era stato adottato e che solo eventualmente lo sarebbe stato, potendo essa rappresentare piuttosto una mera riserva di impugnazione; da ciò era conseguito l'accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dal datore di lavoro che aveva adottato il provvedimento di licenziamento nel rispetto delle prescritte formalità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)