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Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 12/05/2015 (Rv. 635222 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DELLA P.A. - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE | Anticipata esecuzione della prestazione su richiesta pubblica - Successivo diniego del visto tutorio - Responsabilità precontrattuale della P.A. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635222-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DELLA P.A. - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

La responsabilità precontrattuale della P.A. non è responsabilità da provvedimento, ma responsabilità da comportamento, per la quale non rileva la legittimità del provvedimento adottato nella procedura ad evidenza pubblica, ma la correttezza del comportamento tenuto durante le trattative e la formazione del contratto. Pertanto, la P.A. che abbia preteso l'anticipata esecuzione del contratto in attesa dell'approvazione tutoria, poi negata, risponde ex art. 1337 cod. civ., attesa la posizione di garanzia implicita nel suo "status" professionale.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 337, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)