Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 (Rv. 649132 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legisl. 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)