Sez. 2, Sentenza n. 11199 del 04/07/2012 (Rv. 623128 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - Condizioni - Soluzione conforme a precedente orientamento della Corte - Conseguente superfluità di esercizio della funzione nomofilattica - Sufficienza - Rilevanza ostativa della particolare ampiezza degli atti di parte - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)