Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6279 del 16/03/2011 (Rv. 617455 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Ricorso per cassazione - Trascrizione degli atti di causa - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie relativa a procedimento disciplinare notarile.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anziché narrare i fatti di causa ed esporre l'oggetto della pretesa come prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si limiti a trascrivere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero si limiti ad allegare, mediante "spillatura", tali atti al ricorso. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello confermativa della sanzione disciplinare inflitta ad un notaio, per essersi il ricorrente limitato a trascrivere pedissequamente nel ricorso, per un totale di sessanta pagine, l'atto di incolpazione, la decisione dell'organo di disciplina, il ricorso in appello, la sentenza d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)