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Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 03/10/1973 (Rv. 365915 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - RIVALSA - NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365915-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - RIVALSA - NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA - INAMMISSIBILITA.*

Per effetto del DL 12 aprile 1948 n 507, sulla disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana, dell'art 2 DPR 26 luglio 1965 n 1074, e della l Reg sic 22 marzo 1952 n 6, la regione siciliana deve ritenersi equiparata allo stato ad ogni effetto fiscale, per cui il diritto di rivalsa previsto dall'art 6 della legge 19 giugno 1940 n 762, istitutiva dell'IGE non e esercitabile nei confronti della regione predetta. (Conf 300/70, mass n 345168; contra 2567/70, mass n 348914).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 6 com. 3, Decreto Legge 12/04/1948 num. 507, Legge 26/07/1965 num. 1074 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 22/03/1952 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)