Sez. 1, Sentenza n. 300 del 09/02/1970 (Rv. 345168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - RIVALSA - ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - REGIONE SICILIANA - ESTENSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - RIVALSA - ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - REGIONE SICILIANA - ESTENSIONE.*
Ai sensi dell'art 6, commi primo e terzo, della legge 19 giugno 1940, n 762, il soggetto passivo dell'imposta generale sull'entrata - e, cioe, la persona, fisica o giuridica, a favore della quale si verifica l'entrata, ha diritto di rivalsa nei confronti di colui che esegue il versamento ma tale diritto e escluso (tranne che per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio) nei riguardi dello stato e degli enti equiparati allo stato ad ogni effetto fiscale. Ne consegue che la regione siciliana, essendo stata sostituita allo stato con la legge 12 aprile 1948, n 507, senza alcuna modificazione del rapporto tributario, ha assunto nel rapporto stesso (nell'ambito di sua Competenza) la medesima posizione giuridica dello stato, per cui anche nei confronti della regione deve ritenersi escluso il diritto alla rivalsa.*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 6, Decreto Legge 12/04/1948 num. 507
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)