Sez. L, Sentenza n. 23062 del 05/11/2007 (Rv. 599531 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medico convenzionato con il s.s.n. - Medico pediatra di libera scelta - Attribuzione di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale - Limiti - Possibilità di cumulare l'incarico con la convenzione relativa a diverso settore dell'assistenza primaria - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In materia di incarichi a tempo indeterminato di medicina generale, la norma dell'art. 50 del d.P.R. n. 484 del 1996- che stabilisce che l'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale non è conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che superi il limite rispettivamente di cinquecento e di duecentosessantasei scelte- non si pone in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, che, nello stabilire le incompatibilità dei medici convenzionati con le attività previste dal decreto, esclude la possibilità di una duplicità di convenzioni nell'ambito dell'assistenza primaria, sicché deve ritenersi precluso al medico convenzionato come pediatra di svolgere attività di continuità assistenziale nel settore della medicina di base.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484 art. 4, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 49, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 50, DPR 28/07/2000 num. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)