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Sez. U, Sentenza n. 901 del 14/12/1999 (Rv. 532159 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Conferimento degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato - Relative controversie - Giurisdizione amministrativa ed ordinaria - Criterio di riparto - In base alla natura della situazione giuridica - Evidenziata dalla disciplina del relativo procedimento - Determinazione delle zone carenti e formazione delle graduatorie - Esistenza di potere discrezionale della P.A. - Posizione del medico - Interesse legittimo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo - Avvenuta formazione della graduatoria - Esclusione di potere discrezionale della P.A. - Posizione del medico utilmente collocato - Diritto soggettivo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532159-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Con riferimento ad un giudizio instaurato anteriormente al 1 luglio 1998 e, pertanto, soggetto, ai sensi dell'art. 45, diciottesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, alla disciplina previgente sulla giurisdizione, in tema di controversie inerenti al procedimento per il conferimento, da parte delle aziende sanitarie locali, degli incarichi convenzionali di continuità assistenziale a tempo indeterminato per la medicina generale, il riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, da farsi alla stregua del binomio fra diritto soggettivo e interesse legittimo, deve avvenire tenendo conto che quest'ultima situazione ricorre ogni qualvolta l'oggetto della protezione accordata dall'ordinamento non sia una situazione giuridica esclusivamente propria di un determinato titolare, con la quale l'azione amministrativa venga ad interferire, bensì l'occasionale riflesso individuale del necessario rispetto delle regole a siffatta azione imposte dall'ordinamento. Applicando tale principio al suddetto procedimento, l'esame della relativa disciplina evidenzia che, mentre nella fase di individuazione delle cosiddette zone carenti (che l'amministrazione ritenga di dover coprire) e di predisposizione delle apposite graduatorie, secondo le regole previste dalla normativa di settore, sussistono spazi per la valutazione discrezionale dei titoli fatti valere dai singoli candidati, con la conseguenza che questi ultimi, di fronte ai poteri esercitabili dall'amministrazione non possono vantare ancora situazioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo, viceversa, una volta che la graduatoria sia stata definita, dovendo l'amministrazione procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo di questa e delle preferenze formulate dai medici interessati, non vi è più spazio per l'esercizio di un potere discrezionale, derogatorio della graduatoria stessa ed espressione di un potere di scelta fra i candidati, e, conseguentemente, la posizione di costoro (ove collocati in posizione utile rispetto ai posti disponibili) si connota come diritto soggettivo alla stipulazione della convenzione (in applicazione di tali principi le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, con la quale taluni medici, iscritti nella graduatoria regionale campana per la medicina generale dell'anno 1995, avevano chiesto la condanna dell'A.S.L. BN1 al conferimento in loro favore dell'incarico, adducendo che nella formazione delle graduatorie strumentali alla stipula delle convenzioni detta azienda aveva illegittimamente omesso di valutare il titolo consistente nella residenza storica nella zona carente, che, ove valutato, avrebbe comportato la loro utile collocazione in graduatoria in relazione ai posti disponibili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)