Sez. L, Sentenza n. 539 del 21/01/1987 (Rv. 450267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE NON RETRIBUITA DAL SERVIZIO IN VIA CAUTELARE IN ATTESA DEL LICENZIAMENTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DEL LAVORATORE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - EFFICACIA SURROGATORIA DELL'IMPUGNAZIONE DEL RECESSO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE NON RETRIBUITA DAL SERVIZIO IN VIA CAUTELARE IN ATTESA DEL LICENZIAMENTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DEL LAVORATORE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - EFFICACIA SURROGATORIA DELL'IMPUGNAZIONE DEL RECESSO - INAMMISSIBILITÀ.*
La sospensione dal servizio ed il licenziamento per giusta causa sono provvedimenti diversi, per natura e disciplina, e la loro autonomia non viene meno neppure nel caso in cui tra i due Atti sussista un collegamento funzionale, essendo il primo stato adottato in via meramente cautelare in attesa del secondo. Pertanto, il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa non retribuita non è idoneo ad integrare la manifestazione di volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto e l'opposizione del lavoratore al provvedimento di sospensione cautelare non può considerarsi surrogatoria dell'impugnazione del licenziamento successivamente intimatogli.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)