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Sez. L, Sentenza n. 7296 del 24/07/1998 (Rv. 517473 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sospensione del servizio - Rapporto - Decorrenza del licenziamento dalla data di sospensione retribuita dal servizio - Ammissibilità- Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517473-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La sospensione dal servizio e il licenziamento per giusta causa sono provvedimenti diversi per natura e disciplina e la loro autonomia non viene meno neanche nel caso che tra i due atti sussista un collegamento funzionale, venendo il primo adottato in via meramente cautelare in attesa del secondo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva ritenuto valido un licenziamento per giusta causa, intimato nel rispetto dell'art. 7 della legge n.300 del 1970, con effetto retroattivo decorrente dalla data di sospensione retribuita dal servizio).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)