Sez. 1, Sentenza n. 1455 del 29/11/1985 Ud. (dep. 14/02/1986) Rv. 171913 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONFESSIONI RESE SPONTANEAMENTE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - UTILIZZO - AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - CONFESSIONI RESE SPONTANEAMENTE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - UTILIZZO - AI FINI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
Le confessioni, rese spontaneamente dall'imputato, alla polizia giudiziaria non equivalgono al suo interrogatorio e non sono, quindi, assistite dal regime garantistico, per cui di esse il giudice legittimamente tiene conto, perché non sono vietate da alcuna norma né sono sottoposte a formalità e non possono essere proibite a colui che vuole, per qualsivoglia ragione, renderle; esse, infatti, costituiscono un elemento indiziario storicamente certo, doverosamente raccolto dalla polizia giudiziaria ed acquisito al compendio probatorio, di cui il giudice apprezzerà il contenuto secondo il principio del libero convincimento. (V mass n 164872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis, Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 5, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)