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Sez. 3, Sentenza n. 6819 del 30/03/1987 Ud. (dep. 27/05/1987) Rv. 176073 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - DICHIARAZIONE SPONTANEE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - UTILIZZABILITÀ PROCESSUALE - RITRATTAZIONE - EFFETTI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176073-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - DICHIARAZIONE SPONTANEE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - UTILIZZABILITÀ PROCESSUALE - RITRATTAZIONE - EFFETTI E LIMITI.*

Le sommarie informazioni rese dall'arrestato su iniziativa della polizia giudiziaria sono concettualmente distinte dalle dichiarazioni spontanee; queste ultime non sono assoggettabili alla disciplina dell'art. 225 cod. proc. pen. e possono formare oggetto del rapporto e, nei limiti del fatto storico accertato e dei riscontri effettuati, concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la ritrattazione, fatta successivamente nel formale interrogatorio avanti al magistrato, può essere disattesa quando la confessione abbia carattere di immediatezza e veridicità e sia verificabile con riscontri obiettivi. I, 16 maggio 1985, lucatello (V mass n 171913; (V mass n 168163; (V mass n 167674; (V mass n 167297; (V mass n 166518; (V mass n 171564; (V mass n 174533; (Conf mass n 171409; (Conf mass n 170941; (Conf 170714 ed ivi citate anche in senso contrario; (Conf mass n 169400; (Conf mass n 168549; (contra mass n 172500; (contra mass n 172448; (contra mass n 173625; (contra mass n 173624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)