Sez. L, Sentenza n. 2377 del 12/04/1984 (Rv. 434417 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI PRECEDENTE STATUIZIONE O DI ESAME DA PARTE DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI PRECEDENTE STATUIZIONE O DI ESAME DA PARTE DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - STATUIZIONE SULLA GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE - LIMITI.*
Il principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, opera pienamente solo quando sulla giurisdizione non esista una precedente statuizione, ovvero quando la lite non sia già passata al vaglio della suprema Corte a Sezioni Unite; quando invece detta statuizione sia stata emessa, il principio medesimo va coordinato con il sistema delle impugnazioni, nel senso che i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della questione della giurisdizione soltanto se sia stata riproposta con l'impugnazione, perché, in caso contrario, sono tenuti ad applicare il secondo comma dell'art. 329 cod. proc. civ. ed a rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione stessa. (Conf 1506/76, mass n 380244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)