Sez. L, Sentenza n. 2193 del 01/03/1988 (Rv. 458017 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - GIUDICATO INTERNO - ACCERTAMENTO DA PARTE DI UNA SEZIONE SEMPLICE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NON DELLE SEZIONI UNITE - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - GIUDICATO INTERNO - ACCERTAMENTO DA PARTE DI UNA SEZIONE SEMPLICE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NON DELLE SEZIONI UNITE - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio della rilevabilità d'ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) del difetto di giurisdizione deve essere coordinato con il sistema delle impugnazioni e, pertanto, non opera allorché sulla statuizione del giudice del merito affermativa della giurisdizione si sia formato, per Mancanza d'impugnazione, il giudicato interno, che, in Sede di legittimità, è rilevabile anche da una Sezione semplice della Corte di Cassazione. (V 2377/84, mass n 434417; (V 2377/84, mass n 434418; (V 6468/83, mass n 431208).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)