Sez. L, Sentenza n. 981 del 16/02/1982 (Rv. 418851 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nella controversia concernente l'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti che, ai sensi della legge n. 860 del 1956 e delle relative norme di coordinamento ed attuazione, caratterizzano la impresa artigiana, mentre è censurabile, in Sede di legittimità, la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, costituisce, invece, apprezzamento di fatto, come tale insindacabile nella stessa Sede, se congruamente motivato, la valutazione, fatta dal giudice del merito, delle circostanze che, nel singolo caso, fanno rientrare una determinata attività in un tipo d'impresa piuttosto che in un altro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, DPR 23/10/1956 num. 1202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)