Sez. L, Sentenza n. 4778 del 02/10/1985 (Rv. 442185 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI EX LEGGE N. 860 DEL 1956 - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPRESA DI PRODUZIONE DI BENI DI NATURA NON USUALE.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - REQUISITI EX LEGGE N. 860 DEL 1956 - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPRESA DI PRODUZIONE DI BENI DI NATURA NON USUALE.*
L'art. 1 della legge 25 luglio 1956 n. 860 definisce ex novo l'impresa artigiana non solo agli effetti del favore creditizio, fiscale ed assicurativo, bensì a tutti gli effetti, così colmando una lacuna dell'art. 2083 cod. civ. che tale definizione non contiene. Pertanto i requisiti previsti da tale nuova disciplina sono necessari e sufficienti per individuare l'impresa artigiana, la quale quindi - come da una parte, a differenza della piccola impresa ex art. 2083 cit., non è sottoposta a limitazioni di capitale investito e non è dominata dal criterio della prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari - così d'altra parte deve avere ad oggetto la produzione di beni (o la prestazione di servizi) di carattere artistico oppure di natura usuale, la quale ultima implica un tipo di produzione suscettibile di utilizzazione autonoma per le esigenze della vita quotidiana. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la natura artigianale dell'impresa - ai fini dell'applicabilità della specifica contrattazione collettiva di categoria al rapporto di lavoro dei dipendenti - perché la produzione consisteva in parti o componenti di altri oggetti utilizzati da altre imprese per la composizione di oggetti più complessi, produzione che pertanto concerneva beni che non potevano considerarsi di "natura usuale"). (V 3569/84, mass n 435568; (V 5633/83, mass n 430582; (V 5599/82, mass n 423353; (V 981/82, mass n 418851).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)