Sez. 1, Sentenza n. 3385 del 13/12/1973 (Rv. 367325 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DEL PM - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DELL'ATTORE ACCETTATA DAL CONVENUTO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DEL PM VOLTA A FAR SUA L'AZIONE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DEL PM - RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO DELL'ATTORE ACCETTATA DAL CONVENUTO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DEL PM VOLTA A FAR SUA L'AZIONE - IRRILEVANZA.*
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, il pubblico ministero ha potere di impugnazione ma non potere di Azione. Avvenuta, pertanto nel corso del giudizio di primo grado, la rinuncia agli Atti del giudizio da parte dell'attore con l'accettazione del convenuto, la dichiarazione del pubblico ministero di voler fare propria l'Azione non vale ad impedire l'Estinzione del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)